Codice fiscale associazione: modello AA5/6 e partita IVA
Norme controllate il 7 novembre 2026
Il codice fiscale di un'associazione si chiede all'Agenzia delle Entrate con il modello AA5/6, firmato dal rappresentante legale e accompagnato dall'atto costitutivo e dallo statuto. Puoi presentarlo online dall'area riservata, via PEC, per raccomandata o allo sportello. Se l'associazione svolge anche attività commerciale, invece dell'AA5/6 usi il modello AA7/10, che assegna codice fiscale e partita IVA.
Perché serve un codice fiscale proprio
Il codice fiscale identifica l'associazione come soggetto distinto dalle persone che la guidano. Il codice del presidente non va bene: l'associazione ha bisogno del suo per intestarsi i rapporti con il fisco e con gli altri, dal conto corrente al modello EAS all'iscrizione al RUNTS.
Il numero resta lo stesso per tutta la vita dell'ente, anche se cambi sede o domicilio fiscale. Cambia solo con l'estinzione.
Come si chiede: il modello AA5/6
L'AA5/6 è il modello per i soggetti diversi dalle persone fisiche che non esercitano attività rilevante ai fini IVA: enti, associazioni, fondazioni, comitati. È il caso della maggior parte delle associazioni appena costituite.
Cosa compilare
- Quadro A: barra la casella 1, «richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale», e indica la data di costituzione.
- Quadro B: denominazione completa, senza abbreviazioni, sede legale e codice dell'attività prevalente secondo la classificazione ATECO. La natura giuridica si prende dalla tabella delle istruzioni: un'associazione non riconosciuta usa il codice 12 («Associazioni non riconosciute e comitati»), una riconosciuta il codice 8.
- Quadro C: i dati del rappresentante legale.
- In alto su ogni pagina: quando chiedi il codice per la prima volta, l'associazione non ce l'ha ancora. Scrivi quello della persona che firma.
Il modello va firmato dal rappresentante legale. Le istruzioni sono nette: senza quella firma è nullo.
Documenti da allegare
Servono i documenti che provano quello che dichiari nel modello. L'Agenzia indica, come esempi:
- l'atto costitutivo e lo statuto;
- gli atti collegiali, come il verbale con cui è stato nominato il presidente.
Se firmi a mano, aggiungi una copia del tuo documento d'identità. Con la firma digitale non serve.
Dove e come presentarlo
Hai quattro strade, e puoi rivolgerti a qualsiasi ufficio dell'Agenzia, non solo a quello della tua città:
- online, con il servizio «Consegna documenti e istanze» dell'area riservata, scegliendo la categoria «Richiesta certificati, copie e codici fiscali»;
- via PEC, a una qualunque Direzione provinciale: vale come data di presentazione il giorno dell'invio;
- allo sportello, in due copie, su appuntamento;
- per raccomandata, in una sola copia: anche qui conta la data di spedizione.
Può presentarlo anche una persona delegata. In quel caso si compila il riquadro della delega e il delegato porta il proprio documento e quello di chi delega.
Quando serve la partita IVA
La partita IVA serve quando l'associazione svolge un'attività commerciale, cioè rilevante ai fini IVA. Capire se un'attività lo è non sempre è semplice: dipende da cosa fai, verso chi e con quale regime fiscale. Prima di aprirla, parlane con un commercialista.
Se la partita IVA serve, il modello è l'AA7/10. Serve sia a chi non ha ancora un codice fiscale sia a chi lo ha già:
- associazione nuova che inizia subito un'attività commerciale: con l'AA7/10 chiedi codice fiscale e partita IVA insieme, al posto dell'AA5/6;
- associazione che ha già il codice fiscale: barri la casella 2 del quadro A, «dichiarazione di inizio attività per soggetti già in possesso del numero di codice fiscale». L'ufficio assegna il numero di partita IVA.
Il termine è di 30 giorni dalla data di inizio dell'attività.
Per le associazioni non obbligate all'iscrizione al Registro delle imprese, l'AA7/10 si presenta in due copie a qualsiasi ufficio, per raccomandata con copia del documento, oppure online, direttamente o tramite un intermediario. Se invece l'associazione è tenuta all'iscrizione al Registro delle imprese o al REA, si usa la Comunicazione Unica (ComUnica), che sostituisce l'invio separato del modello.
Cambio di presidente, sede o altri dati
Ogni variazione dei dati comunicati va segnalata all'Agenzia. Il modello dipende da come è registrata l'associazione.
Senza partita IVA: AA5/6
Si usa lo stesso modello, barrando la casella 2 del quadro A («variazione dei dati») e indicando codice fiscale e data della variazione. Va compilato per intero, non solo nei campi cambiati.
Se cambia il presidente, l'invio online diretto non è ammesso. Il modello si presenta all'ufficio dell'Agenzia del domicilio fiscale dell'associazione, in due copie, oppure all'ufficio stesso per raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o «Consegna documenti e istanze». Allegati:
- se lo invii per raccomandata, PEC o online, copia del documento d'identità del rappresentante;
- un documento (di solito il verbale di nomina) con denominazione e codice fiscale dell'associazione, nome, cognome e codice fiscale del nuovo presidente;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in cui chi firma attesta il proprio ruolo nell'associazione. L'Agenzia ne pubblica un fac-simile nella pagina del modello.
Per le altre variazioni, come la nuova sede, puoi anche usare la via telematica, direttamente o tramite un intermediario.
Sui tempi, le istruzioni dell'AA5/6 fissano 30 giorni solo per estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione, che si comunicano esclusivamente online. Per un cambio di presidente o di sede non indicano un termine specifico: presentalo subito dopo la delibera, così l'Agenzia ha sempre il rappresentante giusto.
Con partita IVA: AA7/10
Barri la casella 3 del quadro A e indichi solo i dati cambiati, più quelli del quadro B sull'associazione, che vanno sempre riportati. Qui il termine è preciso: 30 giorni dalla variazione. Puoi presentarlo via PEC (oggetto «Variazione attività»), allo sportello su appuntamento, per raccomandata o online dall'area riservata.
E il modello EAS?
Se hai comunicato il nuovo presidente o la nuova sede con l'AA5/6 o l'AA7/10, non devi rifare il modello EAS per quei dati. Lo ha chiarito l'Agenzia con la risoluzione 125/E del 2010: le informazioni che ha già non vanno comunicate due volte.
Gli errori che fanno perdere tempo
- Usare l'AA5/6 quando serve la partita IVA. Se l'attività commerciale parte subito, il modello giusto è l'AA7/10.
- Firma della persona sbagliata. Firma il rappresentante legale indicato nello statuto o nel verbale di nomina, non il tesoriere o il segretario.
- Allegati mancanti. Senza atto costitutivo e statuto l'ufficio non può verificare cosa stai dichiarando.
- Cambio di presidente lasciato a metà. La carica cambia, ma il modello non parte: all'Agenzia risulta ancora il vecchio presidente.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, Codice fiscale modello AA5/6: che cos'è
- Agenzia delle Entrate, Codice fiscale modello AA5/6: come si richiede
- Agenzia delle Entrate, Istruzioni per la compilazione del modello AA5/6
- Agenzia delle Entrate, Partita IVA soggetti diversi da persone fisiche (AA7/10)
- Agenzia delle Entrate, Istruzioni per la compilazione del modello AA7/10
- Agenzia delle Entrate, Come variare o chiudere la partita IVA (AA7/10)
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010