Statuto associazione culturale: contenuti, clausole e modifiche
Norme controllate il 7 novembre 2026
Lo statuto di un'associazione culturale contiene le regole con cui l'associazione vive: scopo, attività, soci, organi, uso del patrimonio e scioglimento. Se l'associazione vuole iscriversi al RUNTS come APS o altro ETS, alcune clausole sono obbligatorie per il Codice del Terzo settore. Se resta un'associazione del codice civile, deve comunque avere le clausole dell'art. 148 del TUIR per avere le agevolazioni fiscali.
Questa guida spiega come è fatto uno statuto e cosa deve dire ogni parte. Non trovi un testo da copiare, ma i contenuti che lo statuto della tua associazione deve coprire, così puoi controllare una bozza o discuterla con il CSV.
Statuto e atto costitutivo: chi comanda
Lo statuto raccoglie le norme di funzionamento ed è parte integrante dell'atto costitutivo, anche se è scritto in un documento separato. Se i due testi si contraddicono, per gli ETS prevale lo statuto (art. 21, comma 2, del Codice del Terzo settore).
Cosa deve contenere lo statuto di un ETS
L'art. 21 del Codice elenca i contenuti obbligatori. Nella struttura di uno statuto diventano, più o meno, questi capitoli:
- Denominazione e sede. Il nome deve contenere la sigla della qualifica: «ETS» o «ente del Terzo settore» (art. 12), «APS» per le associazioni di promozione sociale. Il Ministero del Lavoro (circolare n. 20/2018) precisa che la sigla si può usare solo dopo l'iscrizione al RUNTS. Per questo lo statuto prevede una clausola che integra il nome in automatico al momento dell'iscrizione.
- Assenza di scopo di lucro e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Attività di interesse generale. Vanno scelte nell'elenco dell'art. 5. La circolare chiede che siano riconducibili subito all'elenco, anche richiamando la lettera. Per un'associazione culturale le più usate sono la lettera i) (attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale), la d) (educazione e attività culturali con finalità educativa) e la f) (tutela e valorizzazione del patrimonio culturale).
- Attività diverse. Sono ammesse solo se lo statuto lo consente, e devono essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (art. 6).
- Patrimonio, compreso quello iniziale.
- Soci: diritti, doveri, ammissione ed esclusione.
- Organi: assemblea, organo di amministrazione, organo di controllo quando obbligatorio, con poteri e rappresentanza.
- Bilancio: chi lo prepara e chi lo approva.
- Scioglimento e destinazione del patrimonio residuo.
- Durata, se prevista.
Le clausole che contano di più
Democraticità
È il cuore di uno statuto associativo. Il Codice fissa alcune regole che lo statuto può adattare solo dove la legge lo permette:
- ammissione aperta: criteri non discriminatori (art. 21). Se lo statuto non dice altro, decide l'organo di amministrazione e l'eventuale rifiuto va motivato e comunicato entro 60 giorni. L'aspirante socio può poi chiedere che si pronunci l'assemblea (art. 23);
- una testa, un voto: ogni associato ha un voto. Votano gli iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, salvo diversa previsione dello statuto. Salvo diversa previsione dello statuto, ognuno può portare fino a tre deleghe sotto i 500 associati (art. 24);
- poteri dell'assemblea: nomina e revoca gli organi, approva il bilancio, modifica statuto e atto costitutivo, delibera lo scioglimento (art. 25).
Per gli associati di un'APS c'è un limite in più: non sono ammessi criteri di ammissione legati alla condizione economica, né quote trasferibili (art. 35).
Niente scopo di lucro
Lo statuto deve vietare la distribuzione di utili, avanzi, fondi e riserve, anche indiretta, a soci, amministratori e lavoratori (art. 8). Il Codice considera distribuzione indiretta, per esempio, compensi agli amministratori sproporzionati al ruolo e retribuzioni dei dipendenti superiori di oltre il 40% a quelle dei contratti collettivi, salvo esigenze di competenze specifiche.
Devoluzione del patrimonio
Se l'ente si scioglie, il patrimonio che resta va ad altri enti del Terzo settore, secondo lo statuto, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Serve il parere positivo dell'ufficio del RUNTS, che ha 30 giorni per rispondere: senza parere, la devoluzione è nulla (art. 9).
Se l'associazione culturale non si iscrive al RUNTS
Molte associazioni culturali restano non riconosciute e fuori dal RUNTS. In questo caso l'ordinamento interno è regolato dagli accordi tra gli associati (art. 36 del codice civile). Le quote associative non sono reddito per l'associazione in ogni caso (art. 148, comma 1, del TUIR). Per non considerare commerciali alcuni corrispettivi pagati dai soci (commi 3, 5, 6 e 7 dello stesso articolo), però, lo statuto deve contenere le clausole dell'art. 148, comma 8:
- divieto di distribuire utili, anche indirettamente;
- devoluzione del patrimonio ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
- rapporto associativo uniforme, senza soci «temporanei», con voto ai maggiorenni;
- rendiconto economico e finanziario approvato ogni anno;
- organi eletti liberamente, voto singolo, assemblea sovrana, convocazioni e delibere pubblicizzate;
- quota associativa non trasferibile (salvo per morte) e non rivalutabile.
Lo statuto deve essere fatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. In questo caso serve anche il modello EAS.
Come si modifica lo statuto
- Delibera dell'assemblea. La modifica dello statuto spetta all'assemblea (art. 25 per gli ETS). Il quorum lo fissa lo statuto stesso. Se tace, il codice civile (art. 21, scritto per le associazioni riconosciute) chiede la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Meglio scrivere nello statuto un quorum realistico: con tre quarti in presenza molte associazioni non riescono a cambiare nulla.
- Verbale e nuovo testo. Il verbale dell'assemblea, con lo statuto aggiornato, va registrato all'Agenzia delle Entrate: lo spiega la guida sulla registrazione dello statuto. Per gli ETS l'imposta di registro sulle modifiche è in misura fissa, e le modifiche fatte solo per adeguarsi a nuove norme ne sono esenti (art. 82, comma 3).
- Deposito al RUNTS. Se l'associazione è iscritta, la modifica va depositata entro 30 giorni (art. 48).
- Se l'associazione ha la personalità giuridica, le modifiche richiedono l'atto pubblico del notaio e hanno effetto solo con l'iscrizione nel RUNTS (art. 22, comma 6).
Per convocare correttamente l'assemblea che approva le modifiche, vedi la guida sull'assemblea.
Errori frequenti
- Copiare lo statuto di un'altra associazione con attività che non sono le tue. L'ufficio RUNTS controlla che le attività dichiarate siano coerenti con quelle dell'art. 5.
- Usare la sigla APS o ETS prima dell'iscrizione. Prima dell'iscrizione al RUNTS non si può.
- Prevedere soci di serie B senza voto o con quote trasferibili: viola la democraticità per gli ETS e l'art. 148 del TUIR per le altre associazioni.
- Dimenticare la clausola sulle attività diverse. Senza, non puoi svolgerle nemmeno in piccolo.
In breve
- Lo statuto è parte dell'atto costitutivo e, se c'è contrasto, prevale.
- Per un ETS i contenuti obbligatori sono quelli dell'art. 21 del Codice, più nome con sigla, attività dell'art. 5 e democraticità.
- Le clausole chiave: un voto per socio, nessuna distribuzione di utili, patrimonio residuo ad altri ETS con parere del RUNTS.
- Per un'associazione culturale fuori dal RUNTS valgono le clausole dell'art. 148 del TUIR.
- Le modifiche si decidono in assemblea, si registrano all'Agenzia e, per gli ETS, si depositano al RUNTS entro 30 giorni.
Fonti
- Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), art. 5
- Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), art. 6
- Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), art. 8
- Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), art. 9
- Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), art. 12
- Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), art. 21
- Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), art. 22
- Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), art. 23
- Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), art. 24
- Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), art. 25
- Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), art. 35
- Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), art. 48
- Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), art. 82
- Ministero del Lavoro, circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 sugli statuti degli ETS
- Cantiere Terzo Settore (CSVnet), «Le indicazioni ministeriali» sugli statuti
- TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 148, comma 8, testo vigente al 7 novembre 2026
- Codice civile, art. 21 e art. 36