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Atto costitutivo associazione: cos'è, cosa contiene, chi firma

Norme controllate il 7 novembre 2026

L'atto costitutivo è il documento con cui un gruppo di persone dichiara di fondare un'associazione: chi sono i fondatori, come si chiama l'ente, dove ha sede, che scopo ha e chi lo guida all'inizio. Lo firmano tutti i fondatori, di solito nell'assemblea costitutiva, insieme allo statuto. Per un'associazione del Terzo settore la forma minima è la scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate. Il notaio serve solo se vuoi la personalità giuridica o scegli tu l'atto pubblico.

A cosa serve

Senza atto costitutivo l'associazione non esiste come soggetto distinto dai suoi soci. È il documento che ti chiederanno nei primi passi:

  • l'Agenzia delle Entrate, per attribuire il codice fiscale con il modello AA5/6;
  • l'ufficio del RUNTS, che lo vuole allegato alla domanda di iscrizione (art. 47 del Codice del Terzo settore);
  • di solito anche la banca, per aprire il conto, e gli enti a cui chiedi contributi.

Differenza tra atto costitutivo e statuto

Sono due documenti con ruoli diversi, anche se spesso vengono firmati lo stesso giorno.

Atto costitutivo Statuto
Cosa racconta La nascita: chi fonda, quando, con quale nome e scopo Le regole di vita: soci, organi, assemblee, bilancio
Quando si usa Una volta, alla costituzione Per tutta la vita dell'associazione
Si modifica? Di rado Più spesso, con delibera dell'assemblea

Per gli ETS la legge li lega: lo statuto è parte integrante dell'atto costitutivo anche se scritto a parte. Se c'è contrasto tra i due, prevale lo statuto (art. 21, comma 2). Per questo molte associazioni scrivono un atto costitutivo breve, che rimanda allo statuto allegato per le regole di dettaglio.

Cosa contiene

Per un ente del Terzo settore l'art. 21 del Codice indica i contenuti obbligatori:

  • nome dell'ente;
  • assenza di scopo di lucro;
  • finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale;
  • sede legale;
  • patrimonio iniziale, che conta se chiedi la personalità giuridica;
  • regole su ordinamento, amministrazione e rappresentanza;
  • diritti e obblighi degli associati, se previsti;
  • requisiti e procedura per ammettere nuovi soci, con criteri non discriminatori;
  • nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando serve, del revisore;
  • destinazione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
  • durata, se prevista.

Nella pratica l'atto costitutivo riporta anche luogo e data, nome e dati anagrafici dei fondatori, e la dichiarazione che approvano lo statuto allegato. Cantiere Terzo Settore ricorda di indicare nell'atto il numero dei soci fondatori: per un'APS o un'OdV devono essere almeno sette persone fisiche (artt. 32 e 35).

Per un'associazione culturale che non si iscrive al RUNTS il codice civile lascia l'organizzazione agli accordi tra i soci (art. 36). Se vuoi le agevolazioni fiscali dell'art. 148 del TUIR, però, atto costitutivo o statuto devono contenere clausole precise: le trovi nella guida sullo statuto.

In che forma si fa

Scrittura privata registrata

È la forma più usata dalle associazioni piccole. I fondatori firmano un documento senza notaio e lo registrano all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data dell'atto (art. 13 del D.P.R. 131/1986). Per un'associazione del Terzo settore, secondo Cantiere Terzo Settore, è la forma minima obbligatoria. La procedura è nella guida sulla registrazione dello statuto.

Anche per un'associazione non iscritta al RUNTS la registrazione conta: l'art. 148 del TUIR riconosce le agevolazioni solo se atto costitutivo o statuto sono fatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata.

Atto pubblico o scrittura autenticata dal notaio

Serve il notaio in tre casi:

  • associazione riconosciuta secondo il codice civile: l'atto pubblico è obbligatorio (art. 14 del codice civile);
  • ETS che vuole la personalità giuridica tramite il RUNTS: il notaio verifica i requisiti e il patrimonio minimo, 15.000 euro in denaro per le associazioni, e deposita l'atto al RUNTS entro 20 giorni (art. 22 del Codice);
  • scelta volontaria dei fondatori, per esempio per avere le firme autenticate dal notaio.

Con la personalità giuridica, per i debiti dell'associazione risponde solo il suo patrimonio. Senza, rispondono anche personalmente e in solido le persone che hanno agito in nome dell'associazione (art. 38 del codice civile). È la differenza principale tra le due forme, spiegata nella guida sull'associazione non riconosciuta.

Chi firma

L'atto costitutivo lo firmano tutti i soci fondatori. Cantiere Terzo Settore precisa che le copie originali vanno firmate a mano da ciascuno di loro: niente firme scansionate o incollate. Se un fondatore non può esserci il giorno dell'assemblea, è più semplice rinviare la firma che farlo firmare dopo su un testo diverso.

Lo statuto indica chi ha la rappresentanza legale, di solito il presidente nominato nell'atto. Sarà lui (o un suo delegato) a chiedere il codice fiscale, a firmare il modello per la registrazione e, se serve, la domanda al RUNTS.

Errori frequenti

  • Fondatori sotto il minimo. Sei firme per un'APS non bastano: servono sette persone fisiche o tre APS.
  • Atto e statuto che si contraddicono su nome, sede o attività. Prevale lo statuto, ma il documento resta ambiguo per chi lo legge.
  • Dimenticare la nomina dei primi organi. È un contenuto obbligatorio per gli ETS.
  • Lasciare passare i 30 giorni per la registrazione: si rischiano sanzioni e interessi.

In breve

  • L'atto costitutivo certifica la nascita dell'associazione; lo statuto ne contiene le regole e, in caso di contrasto, prevale.
  • Per gli ETS i contenuti obbligatori sono quelli dell'art. 21 del Codice del Terzo settore.
  • Forma minima per un ETS: scrittura privata registrata entro 30 giorni. Notaio obbligatorio per le associazioni riconosciute e per gli ETS che chiedono la personalità giuridica.
  • Lo firmano a mano tutti i fondatori: almeno sette per APS e OdV.

Fonti