Associazione 5 per mille: chi può riceverlo e come accreditarsi
Norme controllate il 7 novembre 2026
Un'associazione può ricevere il 5 per mille se è un ente del Terzo settore (ETS) iscritto al RUNTS e si è accreditata. L'accreditamento si chiede barrando l'opzione nella domanda di iscrizione al RUNTS, oppure dopo, con una pratica sul portale del registro, entro il 10 aprile dell'anno. Una volta accreditata, l'associazione resta nell'elenco permanente e non deve ripresentare la domanda ogni anno.
Quali associazioni possono riceverlo
Il D.P.C.M. 23 luglio 2020, che regola il 5 per mille, indica tra i destinatari gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Per un'associazione vuol dire, in pratica:
- APS, organizzazioni di volontariato e altri ETS associativi iscritti al RUNTS: sì, se accreditati;
- associazioni culturali o ricreative non iscritte al RUNTS: no. Prima serve l'iscrizione al RUNTS;
- associazioni sportive dilettantistiche: hanno una finalità separata, riservata alle ASD iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. È gestita dal Dipartimento per lo Sport e non la trattiamo qui.
Le ex Onlus hanno seguito nel 2026 un percorso transitorio a parte: se è il tuo caso, guarda gli avvisi del Ministero del Lavoro.
Come ci si accredita
Le strade sono due, ed entrambe passano dal portale del RUNTS:
- Con la domanda di iscrizione al RUNTS, dichiarando di volersi accreditare al 5 per mille (art. 3 del D.P.C.M.).
- Dopo l'iscrizione, presentando dal portale la pratica «Cinque per mille» con la casella «Accreditamento del 5/1000» barrata, entro il termine dell'anno.
In tutti e due i casi devi inserire nel RUNTS l'IBAN dell'associazione. Il Ministero lo considera condizione indispensabile per ricevere le somme. Solo per importi sotto i 1.000 euro si può indicare, in alternativa, l'ufficio postale per il ritiro in contanti.
Per chi si accredita la prima volta c'è un dettaglio da non perdere: il Ministero verifica la qualifica di ETS al 31 dicembre. Nel 2026 bastava aver presentato la domanda di iscrizione entro la data di accreditamento, ma il provvedimento di iscrizione doveva arrivare entro il 31 dicembre.
Le scadenze di ogni anno
Le date sono fissate dal D.P.C.M. 23 luglio 2020. Se un termine dell'art. 3 cade di sabato o di festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo.
| Quando | Cosa succede |
|---|---|
| entro il 31 marzo | il Ministero pubblica l'elenco permanente degli enti già accreditati |
| 10 aprile | termine per accreditarsi |
| entro il 20 aprile | il Ministero pubblica l'elenco degli accreditati |
| entro il 30 aprile | il legale rappresentante può chiedere la correzione di errori |
| entro il 10 maggio | il Ministero pubblica l'elenco corretto |
| 30 settembre | ultimo giorno per l'accreditamento tardivo, con il versamento di 250 euro (modello F24 ELIDE, codice tributo 8115) |
| entro il 31 dicembre | il Ministero pubblica gli elenchi degli ammessi e degli esclusi |
Per il 2027: il 10 aprile 2027 cade di sabato, quindi con la regola del D.P.C.M. il termine slitta a lunedì 12 aprile 2027. Al 7 novembre 2026 il Ministero non ha ancora pubblicato l'avviso per il 2027: controlla la pagina del cinque per mille prima della scadenza.
L'accreditamento tardivo con i 250 euro non garantisce l'ammissione: i tempi di iscrizione al RUNTS restano quelli ordinari.
Gli elenchi pubblicati
Gli elenchi degli accreditati e degli ammessi stanno sul sito del Ministero del Lavoro, anche in formato CSV. Poi, entro il settimo mese dopo la scadenza delle dichiarazioni dei redditi, l'Agenzia delle Entrate pubblica gli elenchi con il numero di scelte e gli importi di ciascun ente.
Due regole da conoscere:
- se l'importo destinato a un ente in una finalità è inferiore a 100 euro, non viene pagato e si ridistribuisce tra gli altri enti della stessa finalità (art. 11 del D.P.C.M.);
- dal 2026 il fondo complessivo è salito da 525 a 610 milioni di euro l'anno (legge di bilancio 2026, n. 199/2025, come riporta il Ministero).
Rendiconto e pubblicazione: gli obblighi dopo l'incasso
Chi riceve il 5 per mille deve dimostrare come lo ha usato. Gli obblighi crescono con l'importo.
Per tutti, qualunque cifra:
- rendiconto e relazione illustrativa entro 12 mesi dalla ricezione delle somme, sui modelli del Ministero (art. 16 del D.P.C.M. e art. 8 del D.Lgs. 111/2017);
- conservazione di rendiconto, relazione e giustificativi di spesa per 10 anni.
Se hai ricevuto 20.000 euro o più:
- invio di rendiconto e relazione entro 30 giorni dalla scadenza per redigerli, solo tramite la piattaforma su servizi.lavoro.gov.it;
- pubblicazione sul sito dell'associazione degli importi ricevuti e del rendiconto entro 60 giorni dalla scadenza per redigerlo, e comunicazione del link al Ministero entro i 7 giorni successivi. Se non hai un sito, il Ministero ammette la pubblicazione sul sito della rete associativa a cui aderisci.
Se la pubblicazione manca, il Ministero diffida l'ente e, se non rimedia entro 30 giorni, applica una sanzione pari al 25% del contributo. Il contributo si recupera, tra l'altro, se non viene rendicontato o se è usato per fini diversi da quelli istituzionali.
Anche sotto i 20.000 euro pubblicare il rendiconto è una buona scelta: il Ministero lo raccomanda, e chi ti ha scelto vede dove sono finiti i soldi. I modelli in vigore sono quelli del decreto direttoriale n. 257 del 15 ottobre 2026.
Come far conoscere il codice fiscale ai donatori
Il contribuente sceglie firmando nel riquadro del «sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS» del modello 730-1, della scheda del modello Redditi o di quella allegata alla Certificazione unica. Accanto alla firma può scrivere il codice fiscale dell'ente. Se firma senza codice fiscale, la sua quota viene divisa tra gli enti della stessa finalità in proporzione alle scelte ricevute: alla tua associazione arriva solo se il codice c'è.
Per questo il codice fiscale deve stare dappertutto:
- sulla home del sito e nei profili social;
- nella firma delle email e nelle newsletter ai soci;
- sulle ricevute della quota associativa e sulla tessera associativa;
- su volantini e locandine degli eventi, soprattutto nei mesi in cui si preparano le dichiarazioni dei redditi.
Controlla di comunicare il codice giusto: quello dell'associazione, non del presidente. Se hai dubbi, leggi la guida sul codice fiscale dell'associazione.
Un limite da tenere presente: il 5 per mille ricevuto non può pagare le campagne che invitano a destinarlo (art. 16, comma 4, del D.P.C.M.). Pena il recupero del contributo. Le spese per promuovere il 5 per mille vanno coperte con altre entrate.
Fonti
- D.Lgs. 111/2017 sul cinque per mille, art. 3
- D.Lgs. 111/2017 sul cinque per mille, art. 8
- D.P.C.M. 23 luglio 2020 (GU n. 231 del 17 settembre 2020), testo pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca
- Ministero del Lavoro, Cinque per mille: anno 2026
- Ministero del Lavoro, La rendicontazione del contributo
- Ministero del Lavoro, Linee guida per la rendicontazione tramite piattaforma (allegato 2 al D.D. n. 257 del 15 ottobre 2026)
- Agenzia delle Entrate, istruzioni al modello 730/2026