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Quale modello usa la tua associazione?

Scegli in base alle entrate dell'anno e alla forma dell'ente. Se nessuno dei due fa per te, serve il bilancio ordinario (modelli A, B e C).

Modello D – Rendiconto per cassa

Per gli ETS senza personalità giuridica con entrate fino a 300.000 euro, e per quelli con personalità giuridica fino a 60.000 euro. Ogni sezione ha le sue voci di dettaglio (quote, erogazioni, 5 per mille, servizi, personale…).

Dettagli e fonti

Facoltativo per gli ETS privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro (art. 13, comma 2, D.Lgs. 117/2017, testo vigente su Normattiva dal 3-8-2024, modificato dall’art. 4 della L. 4 luglio 2024, n. 104; prima: tutti gli ETS con entrate inferiori a 220.000 euro). La soglia si misura sulle entrate dell’esercizio precedente, escluse quelle da disinvestimenti e da reperimento di fonti finanziarie (D.M. 5 marzo 2020, all. 1, Introduzione). La soglia di 300.000 euro vale dal bilancio 2025 per gli enti con esercizio solare (Circolare MLPS n. 6 del 9-8-2024, par. C). Gli ETS con personalità giuridica possono usarlo solo se hanno entrate non superiori a 60.000 euro (art. 13, comma 2-bis; Circolare MLPS n. 6 del 17-4-2026, che ammette per loro il rendiconto per cassa ordinario anche per l’esercizio già chiuso al 21-3-2026). Esclusi le imprese sociali e gli ETS che operano esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (art. 13, commi 4-5; Circolare n. 6/2026). In alternativa l’ente può sempre redigere il bilancio ex art. 13, comma 1 (Circolare n. 6/2024, par. A). Il modello si applica dal bilancio del primo esercizio successivo a quello in corso al 18-4-2020, cioè dal 2021 per l’esercizio solare (art. 3 D.M. 5 marzo 2020).

Modello E – Rendiconto per cassa in forma aggregata

Per tutti gli ETS con entrate fino a 60.000 euro, dal rendiconto 2026 (esercizio solare). Un solo importo di entrate e uno di uscite per sezione. Una volta scelto è vincolante.

Dettagli e fonti

Facoltativo per tutti gli ETS, con o senza personalità giuridica, con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro (art. 13, comma 2-bis, D.Lgs. 117/2017, introdotto dalla L. 4 luglio 2024, n. 104; art. 1, comma 2, D.M. 18 febbraio 2026). In alternativa l’ente può usare il rendiconto per cassa ordinario (Mod. D) o il bilancio economico-patrimoniale. Una volta scelto, il modello è vincolante e l’ente non può discostarsene (Circolare MLPS n. 6 del 17-4-2026). Esclusi le imprese sociali e gli ETS che operano esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (art. 13, commi 4-5; Circolare n. 6/2026). Si usa dal bilancio dell’esercizio in corso al 21-3-2026 (art. 3 D.M. 18 febbraio 2026): con esercizio solare, dal rendiconto dell’esercizio che chiude al 31-12-2026; con esercizio iniziato il 1° luglio o il 1° settembre 2025, già per l’esercizio che chiude nel 2026 (Circolare n. 6/2026).